mese di aprile 2024

 
Curiosità storica.

Nasce nel maggio del 1952 il primo numero del mensile "IL COMELICO" con la direzione di A. Pellizzaroli.
Nell'articolo di presentazione: L'idea di formare questo giornale nacque una sera. Una di quelle sere d'inverno lunghe e fredde, in un caffé del centro  tra alcuni amici, centellinando un buon bicchiere di vino, di quello "Verona" buono, che ti fa fare il bis e anche il tris, dopo i quali inizia un lungo colloquio che cominciando con i problemi del capoluogo va a finire su tutti quelli dell'intera Vallata.
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direzione e amministrazione - via S.Candido- S.Stefano di Cadore
prezzo £. 35

anno 3  n.1 19534      pillole -appunti-storia dal mensile "IL COMELICO"

IL PROBLEMA DELLE REGOLE ILLUSTRATO dall’On. CORONA ai Sindaci e Capi R. del Comélico

Nella giornata stessa della cerimonia per l'insediamento del Comitato dell'Azienda Soggiorno, in mattinata, prima di tale cerimonia, aderendo all’invito rivoltogli dai Capi Regola del Comelico, l'On.le Giacomo Corona, ha presieduto ad una importante riunione di tutti i Sindaci ed i Capi Regola della nostra vallata convenuti a S. Stefano.

Il punto fondamentale sottoposto e discusso, concerne la configurazione giuridica delle Regole alla luce dell’art. 34 della Legge n. 991 del 25 Luglio 1952 sui provvedimenti a favore dei territori montani e in virtù della quale: “Le comunioni familiari continuerebbero a godere i loro beni in conformità ai rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore”.

È stata rilevata la contraddittorietà prevista dal sopracitato articolo 34 e quella del Decreto Legge 3 maggio 1948, n. 1104, su cui regge l'ordinamento giuridico delle Regole, e si è posto il problema se adeguando la sua struttura all'articolo 34 la Regola non perdesse l'attuale fisionomia giuridica pubblica per rivestire semplicemente natura giuridica di diritto privato con potere di amministrare i suoi beni al di fuori dei controlli e delle interferenze degli organi della pubblica Amministrazione. La coesistenza in atto di due Enti di diritto pubblico, il Comune e la Regola, e una determinazione dei loro rapporti. è stata molto discussa con tesi contrastanti.

L’On. Corona, nel riassumere la discussione, ha messo in rilievo le dimensioni eccezionalmente vaste del problema facendo osservare che l'esatta impostazione di esso, comporta un attento esame del contenuto degli antichi statuti, ed involge non facili questioni giuridiche.

Difatti l'articolo 34 della nuova Legge - ha osservato l'On. Corona - appartiene a mio giudizio, a quella categoria di norme giuridiche che gli studiosi chiamano « norme in bianco » in quanto conferiscono efficacia ed autorità di legge a norme e discipline stabilite non da esse stesse, ma da altre fonti giuridiche. Nel caso in esame, è l’antico diritto statutario e consuetudinario che viene richiamato in vita, direi resuscitato, e reso vitale ed operante per la disciplina delle comunioni familiari. Ne consegue che la natura pubblicistica e privatistica delle Regole si determina non tanto dalla norma dell’articolo 34, ma piuttosto dalla natura delle funzioni che la Regola svolgeva nell'ambito del diritto statutario consacrato nei Laudi. Ciò che conferisce il clima pubblicistico ad un Ente è il carattere pubblico o collettivo o sociale della attività che esso compie. Non l'articolo 34, ma i Laudi divenuti diritto vigente dello Stato, vi diranno se le Regole debbano configurarsi Enti pubblici o privati».

Facendo l'ipotesi quindi che dal contenuto degli statuti dovesse emergere la natura della Regola come Ente privato, egli ha messo in rilievo alcune conseguenze che ne deriverebbero, ed in particolare i rapporti tra Regola, Ente privato e Comune, il quale ultimo sarebbe costretto a ricercare nella tassazione i mezzi finanziari per il proprio bilancio, venutigli a mancare per lo svolgimento dei propri compiti.

L’esercizio di questo potere di tassazione, che è conferito al Comune dal T. U. della Legge sulla finanza locale, rappresenterebbe una grave contropartita al vantaggio di una maggiore autonomia.

Della complessità e della delicatezza del problema, tutti gli intervenuti si sono convinti, tanto che si è riscontrata la assoluta necessità di nominare una Commissione per approfondire il problema nei suoi aspetti storici e giuridici e nelle sue conseguenze.

Il contrasto di tesi si è però risolto nel riconoscere la necessità di una stretta collaborazione tra i dirigenti dei Comuni e quelli delle Regole con il compito preciso della regola delle attività varie tendenti al miglioramento di vita delle popolazioni e col richiedere per questa una maggior autonomia rispetto ai controlli della pubblica Amministrazione. Tale esigenza è stata sostenuta nella seduta pomeridiana anche davanti al Prefetto, dal Capo Regola di Padola, Geom. Martini, ed è stata ritenuta giustificata anche dal nuovo Capo della Provincia, che ha promesso di impartire ordini in tal senso.